[1]Lotta al terrorismo

[2]Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

  • a)attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU pertinenti, convenzioni e strumenti internazionali;
  • b)attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
  • c)attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art85 · fonte del testo

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