[1]1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

[2]2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

[3]3. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.

[4]Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

[5]4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

[6]Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.

[7]5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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