[1]Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. b. Informazioni, documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza; c. La corrispondenza, delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:

[2]Repubblica Italiana SEGRETO o SECRET RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL RISERVATO o RESTRICTED

[3]Regno dell'Arabia Saudita TOP SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED d. La Parte saudita si impegna a proteggere i documenti della Parte italiana classificati "SEGRETO o SECRET" con lo stesso grado di protezione con cui protegge i suoi documenti classificati "TOP SECRET". e. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo. f. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili. g. Le visite di rappresentanti di una delle Parti ad Enti e/o Societa' sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Testo vigente dal 30 luglio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-07-10;97~accordo-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari