Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalia Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice; b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni; c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e la seguente: PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE ALBANESE SEGRETISSIMO o TOP SECRET TEPER SEKRET I RENDESISE SE VACANTE SEGRETO o SECRET TEPER SEKRET RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL SEKRET RISERVATO o RESTRICTED PER PERDORIM TE BRENDSHEM d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo; e. il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti; f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania; g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorita' responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validita' delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.

Testo vigente dal 8 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;48~accordo-art6 · fonte del testo

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