1. Alla fine del loro intervento, le persone, i veicoli, le imbarcazioni gli aeromobili, le attrezzature e i materiali non utilizzati nelle operazioni di soccorso devono ritornare, sul territorio dello Stato cui e' stata rivoltata la richiesta, attraverso un valico autorizzato. 2. Quei veicoli, imbarcazioni, aeromobili, attrezzature o materiali non utilizzati, che non tornassero nello Stato d'origine senza causa giustificata, il cui apprezzamento spetta alle Autorita' doganali dall'altro Stato, sono sottoposti alle disposizioni legali o regolamentari di questo Stato.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art12 · fonte del testo

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