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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:
[8]20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;
[9]30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;
[10]1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.
[11]Al R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, sono apportate le modificazioni seguenti:
[12]All'articolo 10, 1° comma, alle parole: «del 50 per cento nei Comuni di 1ª classe, del 30 per cento nei Comuni delle altre classi» sono sostituite le altre: «fino al 50 per cento nei Comuni di 1ª classe, fino al 30 per cento nei Comuni delle altre classi».
[13]Alla tariffa, la voce: «strutto bianco» e' sostituita dall'altra: «lardo salato e strutto bianco».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1930 - Anno VIII
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]Mussolini - Mosconi.
[18]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
