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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, con le seguenti modificazioni:

[9]1° nelle premesse, alle parole «Ministro per l'interno e per la guerra », sono sostituite le altre: « Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica».

[10]2° l'art. 59 e' sostituito dai seguente:

[11]«Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale, inquadrato ai sensi degli articoli 48, 50, 52 e 53, che era iscritto a regolamenti comunali di pensione, il trattamento di quiescenza sara' liquidato in base alla totalita' dei servizi prestati e con le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, se trattasi di ufficiali permanenti o di coadiutori che esercitano le funzioni di ufficiali permanenti, e con le norme degli impiegati civili dello Stato, se trattasi di coadiutori che non esercitano le funzioni di ufficiali permanenti o di personale del ruolo dei servizi speciali.

[12]«La spesa per le pensioni suddette e' ripartita fra lo Stato e i Comuni in relazione alla durata dei servizi prestati.

[13]«E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato alle dipendenze del Comune, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa fara' carico al Comune.

[14]«Gli ufficiali permanenti, inquadrati ai sensi degli articoli 48, 50 e 52, che non fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato, con carattere di stabilita', nei soppressi Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono gli anni di servizio riconosciuto.

[15]«Per il personale di cui al primo comma del presente articolo, che era iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, nel trattamento di quiescenza da liquidarsi a norma del comma stesso, e' posta a carico della Cassa predetta una quota determinata secondo le disposizioni dell'art. 57 dell'ordinamento approvato col R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 41».

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

[18]VITTORIO EMANUELE

[19]Mussolini - Solmi - Di Revel - Cobolli - Gigli - Lantini

[20]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 13 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-22;960~art1 · fonte del testo

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