• 1)a) Le Nazioni Unite, se responsabili dell'amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente incaricato di assicurare le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultare quanto prima le autorita' del territorio suddetto o prendere le misure del caso, onde cercare di estendere ad esso l'applicazione della presente convenzione, e potranno, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all'Organizzazione che la presente convenzione e' da ritenersi estesa a quel territorio.
  • b)L'applicazione della presente convenzione si estendera' al territorio oggetto della notifica a partire dal giorno di arrivo della stessa, o di altra data in essa specificata.
  • 2)a) Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente che abbiano effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, capoverso a) del presente articolo allo scadere di 5 anni dalla data di estensione della convenzione al territorio, potranno notificare per iscritto all'Organizzazione che la presente convenzione cessa di applicarsi al territorio oggetto della notifica.
  • b)La convenzione cessera' di applicarsi al territorio oggetto della notifica un anno dopo la data di arrivo della stessa all'Organizzazione, o allo scadere di qualsiasi altro periodo piu' lungo in essa specificato.
  • 3)L'Organizzazione dovra' informare tutti i Governi contraenti dell'estensione della convenzione a uno o piu' territori in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, e della cessazione di tale estensione in virtu' del paragrafo 2, specificando, in ciascun caso, a partire da quale data la presente convenzione sara' o cessera' di essere applicata.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art20 · fonte del testo

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