• 1)Qualsiasi Parte Contraente puo', in occasione del deposito del proprio strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione, o in una qualunque data successiva, estendere la presente Convenzione, a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Governo depositano, a uno dei territori o a tutti i territori di cui detta Parte Contraente assicura le relazioni internazionali. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore per quello o per quei territori o il novantesimo giorno dopo la ricezione di tale dichiarazione, o alla data in cui entrera' in vigore la Convenzione in conformita' con il paragrafo 1) dell'articolo 16, a seconda di quale delle due date sia la piu' lontana.
  • 2)Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo che precede puo' essere annullata nei riguardi di un territorio qualunque menzionato in detta dichiarazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 19.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art18 · fonte del testo

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