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Qualora ai funzionari menzionati all'art. 1 fossero stati corrisposti dopo il 3 novembre 1918 dei pagamenti per pensioni, aggiunte di carestia od altri assegni di riposo provinciali e comunali da altra autorita' che non sia quella tenutavi ai sensi degli articoli 1 e 2, l'autorita' effettivamente obbligatavi dovra' rifondere i relativi esborsi in corrispondenza ai principii sanciti all'art. 4 della Convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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