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[1]Ove sorgessero fra le Alte Parti contraenti delle contestazioni nei riguardi della cittadinanza dei pensionati delle cessate amministrazioni, le Alte Parti contraenti si obbligano a non sospendere ne' ridurre i pagamenti in corso fino a che la cittadinanza del pensionato sia stata riconosciuta e salvo il diritto di pretendere, da parte dello Stato di cui il pensionato avra' acquistato la cittadinanza, il rimborso, dei pagamenti fatti.

[2]La contestazione sara' portata a richiesta del pensionato o dello Stato interessato, avanti al Tribunale Arbitrale che sara' competente per le questioni di cittadinanza, entro il termine di un anno.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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