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[1]L'ammontare delle somme pagate a titolo di pensioni, graziali ed indennita' caroviveri, dopo la data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, da uno Stato diverso da quello che avrebbe dovuto effettuare il pagamento in base alle disposizioni dell'articolo 1, sara' rimborsato dallo Stato o dagli Stati debitori a quello che ha effettuato i pagamenti. II pagamento dovra' cessare a richiesta dello Stato per conto del quale esso si effettua.

[2]La compensazione reciproca ed il rimborso dei pagamenti suddetti saranno fatti nella valuta dello Stato debitore, in base alle convenzioni che verranno concluse, tra gli Stati interessati. Tale disposizione non pregiudica menomamente le convenzioni particolari gia' esistenti in materia.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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