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[1]I pagamenti gia' effettuati durante il periodo fra il 3 novembre 1918 e il 16 luglio 1920 saranno reciprocamente compensati, salve le convenzioni particolari gia' concluse in materia fra talune delle Alte Parti contraenti.

[2]Per quanto riguarda gli arretrati che si devono ancora pagare per l'epoca suddetta ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva di prendere disposizioni per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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