Art. 13 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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Gli obblighi di risarcimento o di regresso della vecchia Amministrazione imperiale e reale della posta da campo saranno da regolarsi in analogia all'art. 7 dall'ufficio incaricato della liquidazione.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
