1. Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della propria legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie al fine di abbreviare, per quanto possibile, la sosta delle navi nei porti e di semplificare lo svolgimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore in detti porti. 2. Per quanto riguarda dette formalita', il trattamento accordato in un porto nazionale di una delle Parti sara' uguale a quello riservato alle navi battenti bandiera dell'altra Parte.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art5 · fonte del testo

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