1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

  • a)il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;
  • b)il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico. 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione dell'Annesso al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le compagnie aeree designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta. 3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 2) del presente articolo dovra' essere inteso a conferire alla compagnia aerea di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto del territorio di tale altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art2 · fonte del testo

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