[1]MAGGIORE

[2]In caso di forza maggiore (qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volonta' delle Parti, nonche' che comprometta gravemente una delle Parti come una grave crisi politica, una guerra o una calamita' naturale), entrambe le Parti si incontreranno per decidere di mantenere, sospendere o risolvere il presente Accordo, a seguito di un comune esame della situazione nel contesto di una Commissione tecnica straordinaria.

Testo vigente dal 6 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;95~accordo-art10 · fonte del testo

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