Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa' Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Testo vigente dal 7 luglio 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;95~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari