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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1942, portante norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, con la modificazione dell'articolo 6 nei termini seguenti:

[8]«Art. 6. - Il ricavato della vendita delle rimanenze di citrato di calcio di cui al precedente articolo 4 va destinato ad incremento del fondo di riserva della Camera agrumaria.

[9]«La differenza fra il ricavato complessivo delle vendite del citrato di calcio di nuova produzione effettuate dalla Camera agrumaria in ciascun esercizio e l'ammontare degli acconti pagati ai depositanti a norma dell'art. 3, eseguiti i prelevamenti di legge, ed effettuato, occorrendo, il conguaglio di cui allo stesso art. 3, sara', per la parte ancora eventualmente disponibile, ripartita ai depositanti dell'esercizio a tacitazione di ogni loro avere, in proporzione della quantita' di merce da ciascuno di essi depositata presso la Camera agrumaria e venduta durante l'esercizio.

[10]«Per la merce di nuova produzione che, non essendo stata venduta nell'esercizio durante il quale e' depositata nei magazzini camerali, dovra' essere venduta nell'esercizio immediatamente successivo, a norma del precedente art. 5, sia l'acconto ai depositanti, sia il conguaglio degli acconti, sia il reparto di cui al presente articolo saranno, rispettivamente, corrisposti ed effettuati durante l'esercizio nel quale la merce sara' venduta, ed in base alle risultanze dell'esercizio stesso».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1930 - Anno VIII;

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Bottai - Mosconi.

[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 21 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;944~art1 · fonte del testo

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