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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto legge 13 gennaio 1930, n. 20, concernente la iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici, con i seguenti emendamenti:
[8]1 al comma 3 dell'art. 1, alle parole «Commissione per l'ordine dei medici» sostituire le parole «Consiglio amministrativo dell'ordine dei medici»;
[9]2 al comma 1 dell'art. 2, alle parole «dentista abilitato» sostituire le parole « dentista od odontoiatra».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 5 giugno 1930 - Anno VIII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Rocco - Bottai.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 luglio 1930 al 22 dicembre 2008
