1. Le autorita' della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale ospitato per quanto riguarda i reati contro la legislazione del Paese ospitante. 2. Le autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione su tutti i reati contro la propria legislazione nazionale commessi dal proprio personale nell'esercizio o in connessione con l'attivita' di servizio nel territorio della Parte ospitante. 3. Se la legislazione della Parte ospitante commina pene diverse da quelle previste dalla legislazione del Paese inviante, le autorita' di entrambe le Parti addiverranno ad una decisione comune, attraverso i canali diplomatici, per assicurare i diritti del personale della Parte inviante, in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti ed alle rispettive legislazioni.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art5 · fonte del testo

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