1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i seguenti reati: a. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - in relazione all'attivita' di servizio. 3. Qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art4 · fonte del testo

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