[1]Articolo X

[2]Se una delle Parti contraenti desiderera' introdurre una modifica parziale al presente Accordo, essa sollecitera' l'apertura di nuovi negoziati diplomatici, che dovranno iniziarsi nel termine di 60 giorni a partire dalla notificazione. Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare le condizioni dell'Annesso al presente Accordo, essa potra' sollecitare uno scambio di vedute tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Tale consultazione dovra' aver luogo entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica all'Annesso, concordata fra dette autorita', entrera' in vigore quando sia stata confermata mediante scambio di note per via diplomatica.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artx · fonte del testo

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