[1]Articolo VII

[2]1. - Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni di ciascuna Parte contraente, relativi all'entrata ed alla uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio, manovra e navigazione di detti aeromobili durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente. 2. - Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni che disciplinano nel territorio di ciascuna Parte contraente l'entrata, la permanenza e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, trasportati a bordo degli aeromobili, cosi' come quelle che si applicano alle formalita' di polizia, all'entrata, immigrazione passaporti, formalita' per l'uscita, dogana e quarantena, saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci a bordo degli aeromobili sui servizi convenuti.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artvii · fonte del testo

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