[1]Articolo X

[2]Le navi dell'una delle Alte Parti Contraenti potranno liberamente fare scalo, coi loro carichi, in tutti i porti dell'altra Parte Contraente che sono o potranno essere aperti al commercio internazionale. Esse vi godranno di tutti i privilegi, liberta', facilitazioni e immunita' accordati alle navi della Nazione piu' favorita, per quanto concerne i diritti, le tasse ed imposte di qualsiasi genere percepiti a nome ed a favore dello Stato, dei Comuni o di altri Enti, ed ai quali possano essere sottoposte le navi, gli equipaggi ed i carichi in occasione di operazioni di carico, di scarico e rifornimento di combustibili, acqua e provviste. Resta comunque inteso che nessuna delle due Parti Contraenti potra' invocare il beneficio di tale clausola per ottenere vantaggi piu' ampi di quelli che essa stessa accorda in materia all'altra Parte.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artx · fonte del testo

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