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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988 · Legge 9 aprile 1990, n. 93
- Aggiornato al
- 2 maggio 1990
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA MALAYSIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA…
- Art. 2E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1) Ciascuna Parte Contraente promuovera' e creera'…
- Art. 3DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna…
- Art. 4Il trattamento di cui all'Art. 3 non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori…
- Art. 5DANNI Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscono perdite dovute a…
- Art. 6Nessuna delle due Parti Contraenti adottera' alcuna misura di espriopriazione…
- Art. 7DEGLI INVESTIMENTI 1) Ognuna delle Parti Contraenti, in conformita' con le proprie leggi…
- Art. 8Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia contro i rischi non…
- Art. 9I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 verranno effettuati senza indebito…
- Art. 10DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI FRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE…
- Art. 11DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1) Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 12PIU' FAVOREVOLE Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti…
- Art. 13AGLI INVESTIMENTI Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati…
- Art. 14FRA GOVERNI Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente…
- Art. 15IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA 1) Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la…
Altre partizioni dell’atto
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