1. Ciascun Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo' dichiarare che si riserva il diritto di non adeguarsi, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'art. 4, paragrafi c) e d). Non e ammessa alcuna altra riserva. 2. Ciascun Stato contraente, che abbia espresso una riserva in virtu'del precedente paragrafo, puo' ritirarla, tutta o in parte, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrera' in vigore dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. 3. La Parte che ha espresso la riserva riguardo alla disposizione menzionata nel primo paragrafo di cui sopra, non potra' esigere che detta disposizione venga applicata da un'altra Parte tuttavia essa potra, qualora la riserva sia parziale o condizionale, esigere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art25 · fonte del testo

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