Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 7 marzo 1933, per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone ed autorizza l'impegno della occorrente spesa annua di L. 654.542,57 in eccedenza al limite stabilito con l'art. 2 della legge 6 giugno 1932, n. 636.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Ciano - jung.
[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 1 agosto 1933 al 16 dicembre 2009
