Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1926 al 16 dicembre 2009. 1434 parole tolte, 20 parole aggiunte in 35 capoversi.
tolto: Per la denunzia e la descrizione del suaccennato elenco degli atti come sopra distrutti, dispersi o resi incompleti od illeggibili potranno i notai anzidetti giovarsi delle copie dei repertori depositate negli archivi notarili, qualora siasi verificata la perdita o la dispersione totale o parziale dei propri repertori.
tolto: E' punito con ammenda daL. 100 a L. 500 il notaio che non eseguisca la denuncia nel termine e nei modi sopra indicati.
tolto: Art. 2. - Entro lo stesso termine gli uffici di registro compresi nei territori gia' occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897, n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.
tolto: Qualora sia accertata la distruzione, la dispersione o la inservibilita', di alcune delle copie anzidette e sia stata denunziata la mancanza dell'originale, potra' il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia depositata nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sara' sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.
tolto: Art. 3. - Le copie ricevute dagli archivi notarili a norma dell'articolo precedente verranno consegnate al notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti o divenuti illeggibili od incompleti, subito dopo che i conservatori ne avranno fatta eseguire una seconda copia da conservare negli archivi.
tolto: Il notaio custodisce le copie ricevute dall'archivio in luogo e come equivalente degli atti originali dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti. Egli e' autorizzato ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.
tolto: Art. 4. - Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano gia' fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili ai sensi dell'art. 61, capoverso 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
tolto: Qualora siano andati dispersi o distrutti o siano resi illeggibili per le cause sopraenunciate testamenti pubblici che trovavansi ancora custoditi nei fascicoli speciali ai sensi del capoverso 2° del citato art. 61, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, a mezzo del notaio che ricevette il testamento originale, finche' sia in esercizio nel distretto, chiedere al conservatore dell'archivio notarile, l'apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all'archivio notarile, giusta l'art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.
tolto: Per l'apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalita' previste dall'art. 915 del Codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.
tolto: Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e verranno consegnate al notaio in luogo dell'originale e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, dopo che se ne sara' sollecitamente eseguita copia da conservarsi nell'archivio notarile.
tolto: Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell'art. 777 del Codice civile, la copia che terra' luogo dell'originale sara' consegnata a quello dei due notai, che e' in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che aveva ricevuto in deposito l'originale.
tolto: Art. 5. - Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3 e 4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.
tolto: Ma in tal caso la richiesta di copie autentiche sara' fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finche' sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell'archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l'esenzione.
tolto: Qualora pero' il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l'archivio riscuotera' per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell'originale.
tolto: Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l'onorario di copia ed ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.
tolto: Art. 6. - I testamenti e gli atti notarili che durante la occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti da persone diverse dai notai che dall'autorita' occupante abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi.
tolto: A cura di coloro che li ricevettero, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, dovranno essere depositati entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge nel competente archivio notarile insieme coi documenti che provano la ricevuta autorizzazione.
tolto: Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sara' richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il quale ne rimettera' copia all'ufficio trasmettente.
tolto: E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.
tolto: Il procuratore del Re promuovera' l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile premessi, ove occorra, i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilita' civili e penali.
tolto: Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 ed 11 dell'annessa tariffa.
tolto: Art. 7.- E' riconosciuta validita' ai testamenti che durante l'occupazione nemica, e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei Comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi anche senza la presenza dei testimoni, purche' sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia gia' avvenuta prima del 7 agosto 1919.
tolto: Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li ricevettero, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che fossero gia' stati pubblicati in conformita' degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.
tolto: Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.
tolto: I testamenti, per i quali non si verifichino le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.
tolto: Art. 8. - Agli effetti degli articoli 6 e 7 la data della avvenuta riattivazione del servizio notarile ordinario sara' per ciascun distretto notarile dei territori gia' invasi accertata dal procuratore del Re del tribunale competente, sentiti i locali Consigli notarili. Copia dell'atto contenente tale accertamento verra' spedita ai sindaci dei Comuni interessati e dovra' rimanere esposta per un mese nel rispettivo albo pretorio.
tolto: Art. 9. - I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illeggibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si fara' risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione, l'uso cui e' destinato.
tolto: Per la copia e' dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provveda egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sara' applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 5.
tolto: Art. 10. - I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questa legge, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficolta' tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al Ministero della giustizia e degli affari di culto.
tolto: I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione di questa legge, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che precedono.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 3 giugno 1926.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Rocco - Volpi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-06-03;926~art1 · fonte del testo
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