Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorieta' delle concimaie, con le seguenti modificazioni:

[8]Agli articoli 1 e 4, alle parole «tre anni», sono sostituite le parole «cinque anni».

[9]All'art. 6 i primi tre comma sono sostituiti dai seguenti:

[10]«Ove gli animali vengano ricoverati in agglomerati urbani ni di popolazione, i Comuni provvederanno a costruire, in conveniente posizione, adatti depositi di concime, per la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

[11]«L'obbligo di depositare il concime nei depositi comunali e' fatto a chiunque possegga animali stabulati nelle condizioni di cui sopra e non disponga di depositi di concime propri, costruiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.

[12]«Per la costruzione dei depositi di concime i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno a contrarre mutui con il beneficio del concorso statale stabilito dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche».

[13]All'art. 7 e' sostituito il seguente:

[14]«Le dimensioni e tutte le altre caratteristiche dei depositi comunali di concime ed i regolamenti per l'uso dei depositi stessi e per la utilizzazione del concime saranno adottati dai Comuni sul parere della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, emesso su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]Mussolini - Acerbo - Bottai - Rocco.

[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 agosto 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-25;925~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari