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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2139, recante norme per il segnalamento visivo dei velocipedi, con le seguenti modificazioni:

[9]L'art. 5 del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2139 e' sostituito dal seguente:

[10]« Il fanale a luce gialla, di cui all'art. 1 del presente decreto, deve avere un diametro speculare non inferiore a millimetri 40 e non superiore a millimetri 65 e deve essere in grado di emanare una luce di intensita' tale da essere visibile almeno a distanza di m. 50. Puo' essere applicato allo sterzo, al manubrio ovvero al lato sinistro della forcella o del mozzo della ruota anteriore.

[11]« Qualora pero' sul davanti del velocipede siano collocate cose ingombranti, il fanale a luce gialla deve essere applicato al lato sinistro della forcella o del mozzo della ruota anteriore.

[12]« Il catarifrangente rosso, di cui all'art. 1 del presento decreto, deve avere le caratteristiche indicate nel n. 9 delle norme approvate con decreto interministeriale 30 maggio 1936-XIV, deve essere di forma circolare ed avere superficie riflettente variabile da 20 a 25 centimetri quadrati.

[13]« Ogni catarifrangente deve portare impresso nella parte posteriore gli estremi di approvazione del circolo ferroviario di ispezione di Milano.

[14]«La corda elle sottende la sezione retta trasversale del parafango posteriore deve essere non inferiore a mm. 50 ».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 29 maggio 1939-XVII

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - CIANO - SOLMI - DI REVEL - ROSSONI - BENNI - LANTINI - ALFIERI

[19]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-29;921~art1 · fonte del testo

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