Art. 10 (Allegato 19)
Le decisioni della Commissione mista permanente saranno prese all'unanimita' e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi. Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione mista permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
