[1]ACCORDO

[2]TRA

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]E

[5]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

[6]IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

[7]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, (d'ora innanzi denominati le "Parti"): Consapevoli dell'importanza delle vicende storiche che hanno portato il Governo lituano alla perdita di Villa Lituania quale sede della propria rappresentanza diplomatica; Ribadendo gli impegni assunti dalle Parti nel 1991 nella Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche; Esprimendo la propria soddisfazione per l'importante sviluppo delle loro relazioni bilaterali e manifestando la propria aspirazione a loro ulteriore rafforzamento; Desiderose di rafforzare ulteriormente la piena collaborazione tra i due Paesi e convinte che una soluzione in merito alla questione di Villa Lituania possa costituire un'ulteriore tappa nel consolidamento dei legami di amicizia tra i due Popoli; Animate dalla volonta' di assicurare che le attivita' delle rispettive rappresentanze diplomatiche siano condotte con la massima dignita' e decoro, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1

[8]Il Governo della Repubblica Italiana concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, che accetta, l'intero quarto piano di circa 700 (settecento) metri quadrati del Palazzo Blumensthil, sito in Roma, perche' lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica di Lituania, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. L'immobile di elevato pregio figura nel Catasto di Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1. La concessione avra' la durata di 99 (novantanove) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

Testo vigente dal 12 agosto 2013

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