e comunicazioni 1. L'Autorita' Centrale incaricata di dar corso alle richieste e nella Repubblica italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e nella Repubblica di Bolivia il Ministero degli Affari Esteri e Culto. 2. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. 3. Le comunicazioni fra le Parti saranno redatte nella lingua della Parte che le effettua e accompagnate dalla relativa traduzione ufficiale. 4. La richiesta e i documenti trasmessi fra le Parti in forma di originale o di copia nell'applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalita' di legalizzazione.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art16 · fonte del testo

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