1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia, per la Repubblica di Bulgaria dal Ministero della Giustizia o della Procura Generale. E' fatto salvo il ricorso alla via diplomatica. La domanda di arresto provvisorio puo' essere inoltrata anche tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della Parte richiedente e non e' richiesta la traduzione degli atti e documenti allegati. 3. Gli atti ed i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art16 · fonte del testo

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