- La procedura di conciliazione e' iniziata su richiesta di una delle parti alla controversia 2 - La richiesta e' fatta:

  • a)per le controversie relative alla partecipazione alla Conferenza: non oltre sessanta giorni dalla data in cui il richiedente ha ricevuto notizia della decisione della Conferenza, con le sue motivazioni, a termini degli artt. 1, par. 4) e 4 par. 3).
  • b)per le controversie relative ad un aumento generale dei prezzi di nolo, non oltre la data in cui scade il periodo di preavviso di cui all'art. 14, par. 1);
  • c)per le controversie relative ai soprannoli, non oltre la data di scadenza del periodo di trenta giorni di cui all'art. 16 par. 4) o, nel caso in cui non sia stato dato preavviso non oltre quindici giorni dalla data in cui il soprannolo e' stato posto in vigore
  • d)per le controversie relative alle variazioni dei tassi di nolo o all'imposizione di un coefficiente di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi: non oltre 5 giorni dalla data in cui scade il periodo indicato all'art.17 3).
  • 3)Le norme del par. 2 del presente articolo non si applicano alle controversie soggette a conciliazione obbligatoria internazionale di cui all'art. 25, par. 3).
  • 4)Le richieste per conciliare le controversie diverse da quelle di cui al par. 2) del presente articolo possono essere avanzate in qualsiasi momento.
  • 5)I termini di decadenza specificati nell'art. 24, par. 2), possono essere prorogati d'intesa fra le parti.
  • 6)Una richiesta di conciliazione sara' considerata come regolarmente avanzata se e' provata che essa e' stata spedita all'altra parte a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telescrivente o che le e' stata notificata entro i termini di tempo specificati nel par. 2 e 3 del presente articolo.
  • 7)Qualora non vi sia stata alcuna richiesta entro i termini di tempo fissati nei par. 2) o 5) del presente articolo, la decisione della Conferenza sara' definitiva e nessuna delle parti in causa potra' iniziare un procedimento invocando le norme del presente capitolo, per modificare le decisioni.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art24 · fonte del testo

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