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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 · Legge 7 novembre 1969, n. 909
Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967
- Aggiornato al
- 13 dicembre 1969
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 I…
- Art. 2Per le parti del presente protocollo, l'Accordo ed il protocollo verranno letti e…
- Art. 3I Governi potranno divenire parti del presente protocollo, conformemente alle loro…
- Art. 4Il presente protocollo sara' aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo…
- Art. 5Allorche' viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti…
- Art. 6Il presente protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno…
- Art. 7Il presente protocollo entrera' in vigore il 1 ottobre 1967 tra i Governi che lo avranno…
- Art. 8Se al 30 settembre 1969, un accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo del…
- Art. 9Il Governo depositario informera' senza indugio ciascun Governo che e' parte dell'Accordo…
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