[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[3]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[4]PREAMBOLO

[5]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"); Considerando le relazioni amichevoli esistenti e la solidarieta' tra i loro Paesi; Riaffermando i principi del rispetto reciproco per l'uguaglianza sovrana, l'integrita' territoriale e l'indipendenza politica, la reciprocita' e l'interesse reciproco; Confermando il loro impegno per la Carta delle Nazioni Unite; Agendo in conformita' con le loro leggi nazionali e con il diritto internazionale; Desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa e di promuovere e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i legami di amicizia e fratellanza tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni fra le Parti; Riconoscendo che la cooperazione in materia di difesa e' essenziale per la promozione della stabilita' della pace e del benessere dei nostri Stati, hanno concordato quanto segue:

[6]ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

[7]Ai fini del presente Accordo, i successivi termini ed espressioni avranno il seguente significato: 1.1 "Personale militare" significa, rispettivamente, soldati delle Forze Armate della Repubblica Italiana o delle Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.2. "Personale civile" indica, rispettivamente, dipendenti de: i. il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o il Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; ii. le Unita' organizzative subordinate o controllate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.3 "Parti": il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.4. "Parte ospitante": la Parte che ospita temporaneamente il personale militare e civile della Parte inviante in conformita' con le disposizioni del presente Accordo; 1.5 "Parte inviante": la Parte che dispiega temporaneamente il proprio personale militare e civile sul territorio della Parte ospitante conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari