[1]Produzione di Documenti, Atti e Cose

[2]1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, la Parte Richiesta ha facolta' di trasmetterne copie. Tuttavia, laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonche' i beni, trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte Richiesta.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art16 · fonte del testo

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