[1]Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

[2]1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico. 2. La Parte Richiesta puo' fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. La Parte Richiesta puo' respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art15 · fonte del testo

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