[1]Domande di assistenza

[2]1. L'assistenza e' fornita su domanda scritta dello Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto da' luogo immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza non appena la riceve via fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di trasmissione telematica. Lo Stato Richiedente trasmette l'originale della domanda entro i dieci giorni successivi. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza soltanto dopo aver ricevuto l'originale della domanda stessa. 3. La domanda deve indicare:

  • a)l'Autorita' competente che formula la richiesta di assistenza;
  • b)i dati dell'indagine e del giudizio a cui si riferisce la richiesta e i dati identificativi della persona nei cui confronti si procede;
  • c)gli atti il cui compimento e' richiesto;
  • d)la descrizione dei fatti materia di indagine o di giudizio;
  • e)le disposizioni penali applicabili al caso;
  • f)qualsiasi altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, l'identita' e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
  • g)le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, oltre alle generalita' delle Autorita' e delle parti private che possano prendervi parte;
  • h)il termine entro il quale lo Stato Richiedente considera piu' opportuno che la domanda di assistenza sia eseguita;
  • i)l'eventuale richiesta che rappresentanti delle Autorita' competenti dello Stato Richiedente siano presenti al compimento degli atti richiesti. 4. La domanda di assistenza contiene anche, nella misura possibile, le informazioni su:
  • a)il nome completo, la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono delle persone alle quali deve essere effettuata una notificazione e il loro rapporto con l'indagine o il giudizio in corso;
  • b)l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire o ispezionare;
  • c)l'ubicazione e la descrizione dei beni da sequestrare o confiscare;
  • d)le domande da formulare al testimone o al perito;
  • e)qualsiasi altra informazione che possa essere utile per lo Stato Richiesto nell'esecuzione della domanda di assistenza. 5. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art18 · fonte del testo

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