[1]Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiesto

[2]1. Lo Stato Richiesto acquisisce nel suo territorio, in conformita' con la sua legislazione nazionale, le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, gli atti, i documenti, le cose e le altre prove menzionate nella domanda di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente. 2. Previa domanda dello Stato Richiedente, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto, in conformita' alla propria legislazione, informa l'Autorita' Centrale dell'altro Stato della data, dell'ora e del luogo in cui si realizzera' l'assunzione della testimonianza o della prova. 3. Al fine di eseguire la domanda di assistenza giudiziaria, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto avverte, mediante citazione, la persona di cui si richiede la presenza perche' sia sentita o presenti documenti o cose, procedendo con le stesse modalita' che adotta per le indagini o i giudizi secondo la propria legislazione nazionale. 4. La persona da ascoltare e' coadiuvata in caso di necessita' da un interprete e puo' avvalersi della facolta' di non rispondere che sia eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente. 5. Lo Stato Richiedente adempie ad ogni condizione concordata con lo Stato Richiesto relativamente ai documenti o cose che questo gli consegni, ivi compresa la tutela del diritto di terzi su tali documenti e cose.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art10 · fonte del testo

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