[1]PARTICOLARI

[2]1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorita' italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico 2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascia al personale della Fondazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a), ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale, una speciale carta d'identita' che attesti che il titolare di tale carta d'identita' speciale e' un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario. 3. Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunita' Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione, 4, La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti' autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accordo. 5. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato. 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonche' tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

Testo vigente dal 30 giugno 2012

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