PARTICOLARI 1. Ogni qualvolta un membro dei personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Autorita' ne informera' le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno la Autorita' comunichera' alle autorita' italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dei coniugi e dei familiari a foro carico. 2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascera' ai funzionari dell'Autorita', ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, ed agli esperti nazionali distaccati, una speciale carta d'identita' che attesti che il titolare di tale carta d'identita' speciale e' un funzionario dell'Autorita' o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario che godano di privilegi ed immunita'. 3. Il Consiglio d'amministrazione della Autorita' avra' il diritto e il dovere di privare dell'immunita' il Direttore esecutivo della Autorita' o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Autorita', qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Autorita'. 4. La Autorita' si impegnera' a cooperare con le competenti autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accordo. 5. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Autorita', nonche' tutte le persone invitate dalla Autorita' a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumeranno tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nei territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Verranno loro concessi gratuitamente e con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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