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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[2]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attivita' edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni:
[5]All'art. 2 e' aggiunto in fine il seguente comma:
[6]" Parimenti potranno essere ammesse, in base a deroga da concedersi di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati o enti che esplichino attivita' industriale d'interesse nazionale e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessita' di provvedere agli alloggi degli operai, e sempreche' le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 ".
[7]L'articolo 7 e' soppresso.
[8]All'articolo 8, primo comma, alle parole: " fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ", sono sostituite le altre: " per tutta la durata della guerra ".
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
