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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mosconi - Rocco.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
