[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati

[2]Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

  • a)se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
  • b)la gravita' dei diversi reati;
  • c)il tempo ed il luogo di commissione del reato;
  • d)la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
  • e)le rispettive date di presentazione delle richieste;
  • f)la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89~trattato-art13 · fonte del testo

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