[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati

[2]Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valutera' tutte le circostanze del caso, in particolare:

  • a)lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
  • b)la gravita' dei diversi reati;
  • c)se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
  • d)il tempo ed il luogo di commissione del reato;
  • e)la nazionalita', la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta;
  • f)le date di presentazione delle diverse richieste;
  • g)la possibilita' di una successiva riestradizione all'altra Parte.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art13 · fonte del testo

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