1. Ogni domanda di trasferimento e' inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato. 2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento. 3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonche' della domanda della Comunita' rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art39 · fonte del testo

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