1. L'assemblea consultiva e' composta, su base paritetica, di Membri del Parlamento Europeo, per la Comunita', e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'assemblea consultiva considera i modi e i mezzi atti a consolidare la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP e a favorire il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Essa potra' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le raccomandazioni che riterra' adeguate, specie all'atto dell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri. 3. L'assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento. 4. L'assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 5. Un Comitato paritetico prepara le delibere dell'assemblea consultiva. Quest'ultima puo' creare inoltre Comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'assemblea consultiva esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 168, paragrafo 5. 7. L'assemblea consultiva puo', su una base ad hoc, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali sulla cooperazione nell'ambito della presente convenzione. 8. L'assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate. 9. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'assemblea consultiva sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno dell'assemblea consultiva stessa.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art175 · fonte del testo

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